1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale addetto agli organismi informativi che tiene condotte costituenti reati durante la predisposizione o l'attuazione delle operazioni e nell'ambito delle attività previste e deliberate ai sensi degli articoli 33 e 34 della presente legge.
2. La speciale causa di non punibilità indicata al comma 1 non si applica quando la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche. Non si applica, altresì, per i reati compresi fra quelli contro l'amministrazione della giustizia e che non si concretano in condotte di favoreggiamento personale o reale connesse o strumentali a